In questa pagina è pubblicato lo Statuto dell'Associazione.
Società Italiana di Endoscopia Ginecologica
Allegato "B" al n. 485
Parte I: Denominazione, sede, durata
Art. 1
È costituita l'associazione denominata: Società Italiana di Endoscopia Ginecologica "SEGI". La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2
L'Associazione ha sede legale in Roma, alla Via dei Soldati, 25.
Parte II: Obiettivo, scopo
Art. 3
Gli obiettivi dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, saranno finalizzati a:
- incoraggiare lo scambio di esperienze cliniche, riflessioni e indagini scientifiche tra endoscopisti (ginecologi) europei e professionisti in tecniche ad esse correlate;
- incoraggiare la ricerca e valutazione delle tecniche endoscopiche e ad esse correlate;
- proporre modelli di formazione nell'ambito dell'endoscopia ginecologica e delle tecniche correlate;
- collaborare con società nazionali ed internazionali
- definire rendendole omogenee le linee guida da seguire nella chirurgia endoscopica in ginecologia
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso le seguenti modalità:
- raccolta di informazioni concernenti modelli e sistemi attualmente in uso nella endoscopia ginecologica praticata in Italia e all'estero
- pianificazione di periodiche riunioni scientifiche;
- pubblicazione degli atti delle riunioni e incoraggiamento alla pubblicazione del materiale scientifico;
- coordinamento di studi clinici multicentrici;
- verifica dei risultati e delle complicanze della chirurgia endoscopica e le tecniche correlate;
- pianificazione e consulenza sul contenuto dei programmi di formazione;
- costituzione di società di capitali o acquisto di partecipazioni di società di capitali, purché la costituzione o l'acquisto siano strumentali al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.
Dalle finalità dell'ente è espressamente escluso lo svolgimento, in forma diretta o indiretta, di ogni attività sindacale, ivi compresa quella a tutela degli associati. L'Associazione e i propri legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali né partecipano ad esse in alcun modo, con l'unica eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Parte III: Soci
Art. 4
L'Associazione sarà composta da Soci Ordinari e Soci Affiliati. Il numero dei Soci non può essere inferiore a tre. Possono essere soci dell'associazione soltanto i medici chirurghi specialisti o specializzandi in ginecologia e ostetricia che pratichino anche in via non esclusiva la chirurgia mininvasiva, sia che operino nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario nazionale, sia che operino in regime libero - professionale, anche se di estrazione universitaria. Tutti i soggetti indicati nel precedente comma che siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione senza alcuna limitazione.
Art. 5
I Soci Ordinari hanno diritto di voto in occasione dell'Assemblea dell'Associazione. Le condizioni e i diritti dei Soci sono fissati nel Regolamento della SEGI.
Art. 6
I Soci Affiliati non hanno diritto di voto. La funzione ed i diritti dei Soci Affiliati saranno fissate nel Regolamento della SEGI. L'Associazione può costituire diverse categorie di Soci affiliati.
Art. 7
I candidati alla posizione di Socio Ordinario possono sia far domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo sia essere presentati da almeno due Soci Ordinari dell'Associazione.
Art. 8
I Soci Ordinari possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I Soci che sono deceduti o hanno dato le proprie dimissioni e gli eredi legittimi degli stessi non hanno alcun diritto di sorta per le attività dell'Associazione né per qualsiasi contributo versato all'Associazione.
Art. 9
I Soci possono essere espulsi per decisione presa dall'Assemblea dell'Associazione ai sensi dell'art. 16. I Soci espulsi non avranno alcun diritto di sorta per le attività dell' Associazione né per qualsiasi contributo versato all'Associazione.
Art. 10
Il registro dei Soci sarà conservato presso la sede legale dell'Associazione dal Consiglio Direttivo. I Soci dell'Assemblea possono consultare il registro dei Soci dopo formale richiesta al Consiglio Direttivo.
Parte IV: Patrimonio, entrate e contributi
Art. 11
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili e residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario;
- beni immobili da adibire ad esclusivo uso istituzionale;
- crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- partecipazioni, titoli, quote ed interessenze di Società, consorzi, fondazioni che svolgono attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:
- quote Associative annuali versate dai Soci;
- contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto con l'esclusione di contributi che anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- eventuali lasciti tra vivi e a causa di morte.
Le quote Associative sono intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte. Ogni anno, è dovuta una quota di adesione alla SEGI da parte dei Soci. Gli importi saranno determinati dal Consiglio Direttivo su base annua. Il socio che intenda rinnovare la propria adesione all'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno solare, pena la cancellazione del suo nominativo dal libro dei soci.
Parte V: Assemblea dell'Associazione
Art. 12
L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i Soci. Si riunisce di diritto una volta l'anno in corso di congresso nazionale. Inoltre, può essere convocata su decisione del Consiglio Direttivo. Ogni Assemblea è preceduta almeno quindici giorni prima da un invito formale ai Soci, inviato al recapito da costoro indicato alla Segreteria, con la precisazione di ora, luogo e ordine del giorno della riunione, con e-mail ovvero per posta raccomandata. Punti non all'ordine del giorno non possono essere discussi.
Art. 13
L'Assemblea dell'Associazione provvede a:
- modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina del Vice-Presidente;
- approvazione di conti e bilanci annuali;
- decisioni relative alla liquidazione dell'Associazione;
- espulsione di Soci dall'Associazione.
Art. 14
Tutti i Soci Ordinari avranno un voto di pari valore in occasione dell'Assemblea dell'Associazione. In base a quanto previsto dal presente Statuto, le loro decisioni sono prese basandosi sulla maggioranza dei presenti o rappresentati. Le decisioni possono essere considerate legittimamente valide, quando almeno la metà dei Soci dell'Associazione siano presenti o rappresentati. In caso di parità, il voto del Presidente, o in sua assenza, il voto del vice-presidente è decisivo. I Soci Affiliati non hanno diritto di voto. Se in prima convocazione dell'Assemblea dell' Associazione sono presenti o rappresentati meno della metà dei Soci Ordinari, sarà necessario ricorrere alla seconda convocazione, che avrà valore indipendentemente dal numero di Soci Ordinari presenti o rappresentati. Ogni Socio Ordinario può essere rappresentato da un altro Socio Ordinario per mezzo di delega scritta autografa. Ad un Socio Ordinario non potranno essere riconosciute più di due deleghe per la stessa riunione.
Art. 15
Fatta salva la modalità di votazione prevista dall'art. 19 ter, le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte mediante votazione effettuata con alzata di mano e sono verbalizzate in un registro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro dei verbali sarà conservato presso la sede legale e potrà essere consultato dai Soci su richiesta. Se necessario, le deliberazioni saranno portate a conoscenza di terze parti interessate.
Art. 16
Eventuali modifiche statutarie necessitano di una delibera dell'Assemblea presa attraverso almeno 2/3 dei voti e purché almeno 2/3 dei Soci dell'Associazione siano presenti o rappresentati in Assemblea. L'espulsione di un socio dell'Associazione ha bisogno di una decisione dell'Assemblea con almeno 2/3 dei voti e purché almeno 2/3 dei Soci Ordinari sono presenti o rappresentati in assemblea. La eventuale modifica di uno degli "obiettivi" di cui all'art 3. del presente Statuto ha bisogno di una decisione dell'Assemblea con almeno 4/5 dei voti e quando almeno 2/3 dei Soci dell'Assemblea sono presenti o rappresentati in assemblea. La decisione di sciogliere l'Associazione deve essere presa in un assemblea generale appositamente convocata per lo scopo e con la presenza di almeno 2/3 dei Soci dell'Associazione. La delibera sarà assunta con la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti. Nel caso in cui l'Associazione venga sciolta ai sensi delle disposizioni di cui sopra o come risultato di un processo legale o giudiziario, il Consiglio Direttivo dovrà nominare uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo determinerà l'uso del patrimonio netto dell'Associazione. La liquidazione è definitiva solo dopo l'approvazione del bilancio di liquidazione da parte dei Soci dell'Associazione che devono essere consultati per iscritto. La decisione deve essere raggiunta da una maggioranza di due terzi.
Parte VI: Il Consiglio Direttivo
Art. 17
L'Associazione è guidata da un Consiglio Direttivo composto da 5 Consiglieri eletti, che devono essere Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza, ha la facoltà di cooptare 2 Consiglieri senza diritto di voto, con specifiche mansioni individuate dal Consiglio Direttivo. I consiglieri da selezionare per la cooptazione, senza diritto di voto, saranno proposti al Consiglio Direttivo dal Presidente e dal Vice-Presidente della Associazione. Non possono essere eletti consiglieri e, ove eletti, decadono automaticamente dall'ufficio, coloro i quali abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato relative all'attività dell'Associazione.
Art. 18
Il mandato del Consigliere sarà per un periodo di tre anni sociali, e sarà svolto a titolo gratuito. In caso di decesso di un Consigliere o sue dimissioni, il Consiglio Direttivo deve essere integrato attraverso la indizione di elezioni suppletive.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario, e da tre Consiglieri delegati alla Formazione, alle Relazioni Esterne e alla Attività Scientifica, oltre agli eventuali due Consiglieri cooptati di cui al precedente art. 17, ove nominati. In assenza del Presidente, il Vice-Presidente ne assume i compiti. Il Past-Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Non è prevista alcuna retribuzione per lo svolgimento delle suddette cariche sociali.
Art. 19 bis
Il Presidente rimane in carica per tre anni e acquisisce alla fine del mandato la carica di Past-Presidente con diritto di voto. Ha il compito di guidare la Società in tutte le sua attività, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente resta in carica per tre anni e diventa automaticamente Presidente al termine del suo periodo di carica. Ha il compito di guidare i Rappresentanti Regionali in tutte le loro attività di intesa con le indicazioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario resta in carica per tre anni, non può essere rieletto come membro del Consiglio se non dopo che sia trascorso almeno un mandato dalla sua decadenza, a meno che non venga eletto Vice-Presidente. Ha il compito di rendere esecutive tutte le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere resta in carica per tre anni, non può essere rieletto come membro del Consiglio se non dopo che sia trascorso almeno un mandato dalla sua decadenza, a meno che non venga eletto Vice-Presidente. Ha il compito di controllare i bilanci della Società.
Gli altri Membri del Consiglio Direttivo, hanno il compito di guidare le attività di Relazioni Esterne, di Formazione e di Ricerca Scientifica della SEGI, anche facendosi coadiuvare da apposite Commissioni di Soci, in particolare da appositi Gruppi di Studio attivati dal Consiglio Direttivo con specifiche finalità individuate di volta in volta. Restano in carica tre anni e per un massimo di due mandati consecutivi, e non possono essere rieletti come membri del Consiglio se non dopo che sia trascorso almeno un mandato dalla loro decadenza.
Art. 19 ter
Le elezioni dei Membri del Consiglio Direttivo si svolgono ogni tre anni, tre mesi prima della scadenza del Consiglio in vigore. Tra il 1° ed il 31 marzo dell'anno coincidente con la conclusione del mandato consiliare, la segreteria SEGi acquisisce le autocandidature dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio corredate da un breve curriculum. Il Segretario controlla la validità statutaria delle candidature apponendo il visto. Entro il 5 aprile, il Consiglio Direttivo in carica acquisisce dalla segreteria SEGi le documentazioni valide e seleziona, nel corso di una riunione convocata entro il 30 aprile, 5 candidati di provenienza ospedaliera, 5 candidati di provenienza universitaria e 2 candidati di provenienza dalla sanità privata. Tra il 1° ed il 31 maggio si svolgono le operazioni di voto così regolate: la segreteria compila l'indirizzario degli elettori validi, in regola, al 31 marzo, con la quota societaria e ad essi invia mediante PEC (posta elettronica certificata) la scheda elettorale. La scheda elettorale riporta i nomi dei 12 eleggibili comunicati dal Consiglio Direttivo e suddivisi in tre gruppi: 5 ospedalieri, 5 universitari e 2 privati. La scheda è firmata dal Presidente SEGI. Il socio manifesta il proprio voto apponendo sulla scheda originale accanto ai nomi dei candidati un massimo di 5 crocette: 2 fra i candidati ospedalieri, 2 fra i candidati universitari ed 1 fra i candidati privati. Le elezioni del Vice-Presidente avvengono 1 anno prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. La candidatura alla carica di Vicepresidente è riservata di triennio in triennio a rotazione automatica, ad un esponente rispettivamente dell'ambito universitario, ospedaliero e della libera professione. Pertanto, di elezione in elezione, i Candidati alla carica di Vice-Presidente potranno essere esclusivamente appartenenti alla categoria avente tale diritto per automatismo statutario. Tutti i Soci in regola con le quote sono elettori ed eleggibili. È possibile la formazione di liste di candidati di natura "indicativa", senza vincoli formali per gli elettori a votare tutti i candidati di una singola lista. Esclusivamente per la candidatura alla carica di Vice-Presidente, coloro che intendono porre la propria candidatura devono farne comunicazione formale con istanza sottoscritta, da 60 a 30 giorni prima del seggio elettorale, al Segretario della SEGI che dovrà ufficializzare l'elenco dei candidati almeno 15 giorni prima della data di apertura delle operazioni di voto, che si svolgono in occasione dell'Assemblea Annuale. Potranno candidarsi solo i Soci in regola con l'iscrizione (al momento della candidatura) e potranno votare i soci in regola con la quota annuale che potrà essere regolarizzata anche prima dell'apertura del seggio elettorale. All'elettorato attivo non potranno essere riconosciute più di due deleghe per la stessa riunione. Le operazioni di voto sia per i membri del Consiglio Direttivo sia per il Vice-Presidente potranno svolgersi solo per via telematica con applicativo che garantisca le segretezza del voto. La decadenza anticipata dalla carica di Presidente e Vice-Presidente è prevista in caso di dimissione motivata dell'interessato. In tale ipotesi, la carica di Presidente è ricoperta dal Vice-Presidente e la carica di Vice-Presidente è ricoperta dal primo degli esclusi all'ultima elezione. Se le sostituzioni avvengono dopo più di un anno dalle regolari elezioni, le cariche sostituite rimangono congelate per il mandato successivo. In caso di rinuncia da parte dai componenti indicati, si procederà a nuove elezioni. La decadenza anticipata di uno dei Componenti del Direttivo diverso dal Presidente e dal Vice-Presidente è prevista in caso di dimissione motivata dell'interessato. In tale ipotesi, il Consiglio Direttivo viene reintegrato con l'inserimento del primo degli esclusi all'ultima elezione. Successivamente il Consiglio ricostituito ridistribuisce al suo interno le cariche sociali disponibili. In caso di rinuncia da parte di tutti gli esclusi all'ultima elezione, si procederà a nuove elezioni.
Art. 20
Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di quattro o più Membri del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e ratificate quando almeno la metà dei Consiglieri eletti sono presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
Art. 21
Le decisioni del Consiglio Direttivo da assumere mediante votazione effettuata con alzata di mano saranno promulgate dall'Associazione e verranno sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Il registro dei verbali sarà conservato presso la sede legale e sarà consultabile da parte dei Soci dell'Assemblea, su espressa formale richiesta.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; al Presidente spettano la rappresentanza legale ed i poteri amministrativi. Ogni consigliere deve dare notizia agli altri membri del Consiglio Direttivo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta del Presidente o del Vice Presidente, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio Direttivo. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio Direttivo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per l'Associazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio Direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'Associazione, possono essere impugnate dagli altri consiglieri entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. Il consigliere risponde dei danni derivati all'Associazione dalla sua azione od omissione, nonché dei danni che siano derivati all'Associazione dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Art. 23
In sede di esecuzione del loro compito, entro i limiti dello Statuto e del Regolamento, i componenti del consiglio direttivo saranno responsabili solo per l'esecuzione del loro mandato.
Parte VII: Le rappresentanze regionali
Art. 24
Le Rappresentanze regionali devono essere almeno dodici. I Rappresentanti regionali hanno il compito di incoraggiare l'attività scientifica e assistenziale degli Endoscopisti locali, nonché di partecipare alla redazione dei vari articoli scientifici sul sito web e sulla rivista cartacea, ed infine di sovraintendere ai processi di accreditamento e di formazione disposti dalle rispettive commissioni del Consiglio Direttivo. Le elezioni dei Rappresentanti regionali si svolgono in sede locale regionale, con il diritto attivo e passivo di tutti i Soci Ordinari che esercitano presso la Regione. Le modalità di voto sono delegate alle decisioni locali.
Parte VIII: Il Comitato Scientifico
Art. 25
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto dalla commissione scientifica e dalla commissione formazione, coordinate ciascuna da un Consigliere nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Ciascuna commissione, oltre al coordinatore, si compone di almeno 2 membri individuati tra i soci dell'associazione con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo. Al Comitato Scientifico spetta la concessione dei patrocini e si occupa della produzione e del controllo della qualità dell'attività scientifica e didattica dell'Associazione e ne autorizza la pubblicazione e l'aggiornamento sia sul sito web sia su altri supporti cartacei o digitali. Non è prevista alcuna retribuzione per i componenti del Comitato Scientifico.
Parte IX: Varie
Art. 26
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio preventivo ed uno consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la data dell'assemblea convocata per l'approvazione. Bilanci e relazioni, dopo la loro approvazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Sul sito internet dell'Associazione dovranno inoltre essere pubblicati gli eventuali incarichi retribuiti e l'attività scientifica dell'Associazione. Il sito internet dell'associazione dovrà essere costantemente aggiornato.
Art. 27
L'Assemblea dell'Associazione determina la modalità di scioglimento e la liquidazione dell'Associazione. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28
Qualsiasi questione non trattata nei presenti articoli dovrà essere disciplinata dalla normativa vigente in materia. In caso di eventuale contrasto tra quanto regolato nel presente Statuto e quanto oggetto di Regolamento prevale quanto disciplinato dal presente Statuto.
Firme
Firmato: Mario MALZONI
ANGELO NIGRO Notaio
Documenti originali
Statuto | Regolamento dello Statuto
